Normative

Serre bioclimatiche e serre solari

Che cosa sono le serre bioclimatiche Enea spiega che le serre bioclimatiche (dette anche “serre solari” o “captanti”) sono spazi realizzati in vetro oppure con materiali plastici trasparenti integrate o addossate a un edificio, utili a raccogliere e conservare la luce e il calore del Sole.

La loro realizzazione permette di aumentare lo spazio abitabile di un immobile che non viene computato nel calcolo dei volumi abitativi, purché le serre bioclimatiche rispettino le normative comunali e/o regionali.

Per essere considerate tali, e  le serre bioclimatiche devono soddisfare una serie di requisiti, spesso variabili da comune a comune, in particolare:

  • la serra non deve essere riscaldata dal sistema di climatizzazione dell’edificio/casa da cui è supportata; deve essere orientata nell’arco tra sud-est e sud-ovest;
  • la superficie vetrata deve prevalere, con un rapporto tra superficie vetrata e superficie totale di almeno il 70%;
  • dimostri, attraverso calcoli energetici fatti da un progettista, la sua funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità non inferiore al 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;
  • Umbria: la L.R. 20 dicembre 2000 n. 38 “Riduzioni nel calcolo dei parametri di pianificazione urbana per il miglioramento del comfort ambientale e del risparmio energetico negli edifici”, definisce per la prima volta le serre solari non riscaldate con funzione di raccolta solare come volumi espressamente finalizzati all’ottenimento del comfort ambientale e al risparmio energetico attraverso il miglioramento dell’isolamento e la raccolta diretta di energia solare.
  • Lombardia: la delibera n. X / 1216 del 10 gennaio 2014, ha approvato un documento denominato “Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica di serre e portici, ai fini del loro confronto con i volumi tecnici”, cui fa riferimento L.R. 21 dicembre 2004 n. 39.
  • Lazio: il L.R. 27 maggio 2008 n. 6 determina la deduzione dei volumi urbani di serre solari costruite sia in aderenza che adiacenti con una superficie non superiore al 30% della superficie dell’unità abitativa costruita.
  • Toscana: L.R. 24 luglio 2018 n. 39 / R decreta la detrazione dal calcolo del BS (superficie costruibile) e del CS (superficie coperta) della serra solare (incluso, tuttavia, nel calcolo dell’AS (superficie accessoria), definito come “un elemento di bioclimatica architettura finalizzata all’introduzione della radiazione solare a supporto del riscaldamento dell’edificio o dell’unità immobiliare nella stagione invernale ”.

L’Agenzia corregge il tiro rispetto a una prima comunicazione secondo cui le serre bioclimatiche sarebbero state detraibili con l’Ecobonus “fino al 65%”

Le serre bioclimatiche, dette anche serre solari, sono “interventi agevolabili con le detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie, il cosiddetto Bonus casa (Art. 16 bis del DPR 917/86) e non con le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, il cosiddetto Ecobonus (ex legge 296/2006)”.

Lo precisa Enea sul suo sito

La legislazione regionale include: Legge regionale della Regione Piemonte, 28 maggio 2007, n. 13 Regione Veneto – allegato A, del D.G.R. n. 1781, art. 1, dell’8 novembre 2011 La Legge della Regione Veneto n. 13/2011 Regione Friuli Venezia Giulia L. R. 11/11/2009, n. 19, art. 37 Regione Emilia Romagna L.R. 23/12/2004 n. 26, modificato da L.R. del 22/12/2011 n. 21. Regione Puglia, Legge Regionale, n. 13, “Standard per una vita sostenibile”. In ogni caso caso invitiamo a verificare, comune per comune, anche l’esistenza di regolamenti edilizi comunali che potrebbero essere anche più restrittivi della specifica legislazione regionale.

Decreto Salva Casa 2024

Novità per gli spazi esterni: il decreto Salva-Casa 2024 semplifica la personalizzazione.

Siamo lieti di annunciare una grande novità per tutti coloro che desiderano trasformare e valorizzare i propri spazi esterni.

Grazie alla recente approvazione della Legge 105/2024, la personalizzazione degli ambienti esterni è diventata più semplice e accessibile.

Il nuovo quadro normativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2024, introduce infatti importanti semplificazioni per l’installazione di strutture e arredi esterni.

Con le nuove disposizioni, è ora possibile installare senza vincoli particolari:

  • le vetrate panoramiche amovibili #VePA (modifica alla lett. b-bis), art. 6, comma 1);
  • le opere per la protezione dal sole o da agenti atmosferici (introduzione della lett. b-ter), art. 6, comma 1).
  • Tende;
  • Tende da sole;
  • Tende da esterno
  • Tende a pergola anche pergole bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili.

Queste strutture possono essere realizzate in regime di edilizia libera, a patto che vengano rispettate alcune condizioni specifiche.

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Non era facile creare una pensilina che si adattasse agli spazi dei mio bar. Ma da Pianelli ho trovato il massimo della disponibilità nella personalizzazione del mio progetto. Consigliatissimo!
Francesca Girardini
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Volevo realizzare una serra solare che ampliasse lo spazio di casa, sfruttando il terrazzo. Non credevo in un risultato del genere, i materiali utilizzati dalla ditta sono di primissima qualità e i tecnici precisi e puntuali
Sara Relli
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